Statuto dell’Associazione Culturale:

ASSOCIAZIONE KILWINNING-ALBERTO MOTTA

Art.1 – È costituita l’Associazione Culturale denominata:

ASSOCIAZIONE KILWINNING-ALBERTO MOTTA

Art.2 – L’Associazione ha sede in Tolfa alla via XX Settembre, 20 . Essa potrà istituire delegazioni, uffici e sedi secondarie, in Italia e all’estero, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e/o internazionali a supporto dell’Associazione stessa.

Art.3 – L’Associazione ha per scopo la solidarietà sociale e l’assistenza morale e materiale dell’individuo, si propone di contribuire all’elevazione civile e culturale della persona e della collettività mediante un’incessante opera di applicazione al suo interno dei principi esoterici e di solidarietà da divulgare tra tutte le categorie sociali, nonché promuovere e contribuire a divulgare il pensiero filosofico, morale e umanitario attraverso studi, ricerche, convegni ed incontri di carattere culturale al fine del perfezionamento individuale e sociale. L’Associazione persegue, inoltre, studi di carattere storico. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo essa potrà:

– promuovere, organizzare, svolgere conferenze e dibattiti su problemi di natura

esoterica, morale, scientifica, artistica, letteraria, filosofica, storica;

– promuovere studi, redazioni di pubblicazioni periodiche e non;

– organizzare seminari, corsi di studio e professionali, corsi di formazione;

– organizzare o promuovere l’organizzazione di manifestazioni artistiche ( concerti, mostre, rassegne, ecc.);

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

– intrattenere rapporti, partecipare ed aderire ad associazioni, enti e istituzioni di ogni genere, pubbliche e private, italiane ed estere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;

– organizzare, promuovere, gestire ogni altra manifestazione intesa a raggiungere gli scopi sociali di cui al presente statuto, ivi incluse attività ricreative e servizi per favorire la conoscenza, nonché ricevere contributi di ogni genere. Tutte le attività svolte dall’Associazione hanno unicamente scopo e natura di svago, ricreazione, cultura, impiego del tempo libero, è escluso in ogni caso ogni fine di lucro. L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, riunisce persone che, perseguendo le stesse motivazioni, si prefiggono gli scopi del presente Statuto.

Art.4 – L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con decisione degli Associati.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art.5 – Le entrate dell’Associazione sono costituite, concorrendo a formarne il patrimonio:

a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

b) da eventuali erogazioni, omaggi, regalie, donazioni e lasciti;

c) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

d) dalle quote associative annuali;

e) da eventuali contributi straordinari di Soci e di terzi;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare la cassa sociale.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti sulla migliore utilizzazione del Patrimonio e su eventuali impieghi realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Sarà possibile, con parere favorevole dell’Assemblea dei Soci, devolvere parte del capitale sociale per scopi benefici ad associazioni umanitarie o persone bisognose.

Art.6 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà approvato, previa redazione del Tesoriere, dal Consiglio Direttivo sia il bilancio consuntivo che, sulla scorta delle risultanze di quest’ultimo, il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Associati

Art. 7 – Sono Associati i maggiorenni la cui domanda di ammissione, con la quale s’impegnano a perseguire i fini associativi, verrà accettata con delibera assunta dal Consiglio e ratificata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione e di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La quota associativa è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Un associato può richiedere l’uscita o la sospensione temporanea dall’Associazione senza pretendere nulla dall’Associazione stessa, in particolare non potrà richiedere la restituzione né di parti del patrimonio associativa, né il denaro versato o i beni conferiti a qualsiasi titolo.

Gli Associati saranno tenuti al rispetto e all’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti nonché al versamento delle quote associative tutte che siano deliberate.

Art.8 – Gli Associati che non avranno presentato per iscritto, a mezzo raccomandata A.R, le loro dimissioni entro il 30 giugno di ogni anno saranno considerati Associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. L’associato decadrà comunque dalla sua appartenenza all’Associazione qualora non abbia versato entro il 15 gennaio la propria quota associativa. È fatta salva la facoltà conferita al solo Presidente di mantenere in associazione anche associati non in regola con i pagamenti della quota associativa.

Art.9 – Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione.

Art.10 – Ciascun Associato ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, per la nomina degli Organi Associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all’Assemblea, ed ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. È esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

Art.11 – La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità, su istruttoria a proposta del Consiglio, verrà ratificata inappellabilmente dall’Assemblea degli Associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei membri (in prima convocazione) e con la maggioranza dei presenti (in seconda convocazione).

A titolo esemplificativo e non esaustivo le cause d’indegnità potranno essere:

a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti deliberati dagli Organi Direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli Organi Direttivi o con gli altri Associati;

c) condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione. L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., il proprio proposito al Presidente, come richiamato nell’Art. 8. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione. Nel particolare caso della sospensione dalle attività dell’Associazione, l’Associato per tutto il periodo di sospensione non verserà le quote associative le quali, tuttavia, in caso di riammissione saranno dovute e versate dall’Associato con modalità disposte dal Consiglio; nel caso invece di definitiva estromissione dall’Associazione, quest’ultima non avrà nulla a che pretendere dall’Associato. La sospensione dell’Associato può essere a tempo determinato o indeterminato e avviene in seguito a contestazione scritta da parte Consiglio Direttivo. L’Associato che sia sospeso non può pretendere il rimborso, anche parziale, della quota associativa versata.

Amministrazione e Organi dell’Associazione.

Art.12 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque soci, eletti dall’Assemblea degli Associati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Sono Organi dell’Associazione il Presidente e Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere e l’Assemblea Generale degli Associati. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere o di un Organo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, il quale dura in carica finché vige in carica il Consiglio che lo ha nominato; provvede altresì alla nomina di un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia già provveduto l’Assemblea degli Associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo o agli Organi dell’Associazione, ad essi competerà esclusivamente il rimborso delle spese vive “a piè di lista” sostenute nell’espletamento del loro mandato a favore dell’associazione.

Art.14 – Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica finché vige in carica il Consiglio che lo ha nominato. Per il primo triennio viene eletto un socio fondatore nominato dall’Atto Costitutivo. Il Tesoriere redige il registro delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio annuale che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. Egli avrà il compito di gestire il patrimonio, sotto il controllo del Presidente, provvederà, insieme al Presidente, all’apertura e alla gestione di conti correnti bancari previa delibera del Consiglio Direttivo e svolgerà ogni attività connessa con la gestione del patrimonio associativo.

Art.15 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. La convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima della riunione consigliare attraverso e-mail. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo anche variare la sede dell’Associazione, istituire, modificare e chiudere sedi secondarie; esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art.17 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla sua prima riunione.

Assemblee

Art.18 – Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile mediante comunicazione anche per posta elettronica diretta a ciascun Associato dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette giorni di calendario prima della data fissata. L’assemblea può essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati, a norma dell’art. 20 C.C. L’assemblea può essere convocata sia nella sede sociale che anche fuori di essa, ove il Consiglio lo ritenga più opportuno e appropriato.

Art.19 – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e Statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art.20 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della vigente quota annua di associazione e ad ognuno di essi spetta un voto. Non è consentita la delega.

Art.21 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità del diritto d’intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, ove nominati.

Art.22 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.

Art.23 – Per la modifica dello Statuto e del Regolamento è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il suo numero.

Scioglimento

Art.24 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, fermo restando l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti che perseguono finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie

Art.25 – Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, come pure eventualmente quelle attinenti all’interpretazione ed applicazione di quanto disposto dal presente Statuto, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri di nomina assembleare; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Rinvio

Art.26 – Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

Tolfa, lì 21 giugno 2023